CZIC818007 – AC996CA – REGISTRO PROTOCOLLO – 0003050 – 21/11/2023 – VII.7 – U

CIRCOLARE N 29
Alle famiglie
Ai docenti coordinatori
Alla DSGA

OGGETTO: CHIARIMENTI CERTIFICATO MEDICO E CALCOLO DEROGA ASSENZE

La Regione Calabria in data 25 ottobre 2023 ha integrato con l’art. 29 bis, la legge regionale
n.19/2001 allo scopo di semplificare le certificazioni sanitarie in ambito scolastico.
Si ricorda che come disposto dal DPR 122/09, dal Dlgs n.59 del 2004, dalla C.M. n.20 del 4 marzo
2011 di cui al prot. 1483 con oggetto: validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni
nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009, al fine delle validità
degli anni scolastici – compreso l’ultimo anno di corso – per procedere alla valutazione finale di
ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
Le istituzioni scolastiche possono, pertanto, stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto
previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista
per assenze documentate e continuative, a condizione che le stesse non pregiudichino, a giudizio del
consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato
conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta
l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di
ciclo.
A tal proposito si ritiene necessario specificare che si ritengono giustificate, con motivi di salute, ai
sensi dell’art. 114 della legge 297/94 (obbligo scolastico) e dell’art. 5 del dlgs 62/2017 (deroghe al
tetto massimo delle assenze) soltanto le assenze degli studenti che siano accompagnate da certificato
medico, da produrre alla scuola. Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. n. 445/2000, non è
possibile autocertificare il proprio o l’altrui (nel caso dei genitori per i figli minori) stato di salute.
Presa in considerazione la possibilità da parte gli esercenti la responsabilità genitoriale – in alternativa
alla consegna del certificato medico alla scuola – di poter produrre una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dovendo comunque loro stessi acquisire
un certificato medico, si chiarisce che in caso di mancanza di certificato medico/dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, le assenze per motivi di salute NON possono essere considerate
giustificate; ciò comporta l’applicazione della procedura prevista dal comma 5 dell’art. 114 sopra
citato, per elusione dell’obbligo scolastico (ovviamente tenendo conto della numerosità dei giorni di
assenza continuativa), soltanto per gli studenti che non hanno compiuto il sedicesimo anno di età,

oppure, in relazione all’art. 5 del dlgs. 62/2017, le deroghe al limite minimo di presenza per la
validità dell’anno scolastico, non considerando le assenze di cui sopra nel computo delle deroghe al
limite minimo di presenza.
Pertanto, l’assenza per motivi di salute non richiede ai fini della riammissione in classe il certificato
medico; il che non esclude che ai fini degli adempimenti relativi all’obbligo d’istruzione e degli
adempimenti relativi alla validità dell’anno scolastico sia necessario produrre certificazione medica.
La scuola, dunque, non può esimersi dal richiederli, trattandosi di adempimenti in esecuzione di
norme di Legge.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Susanna Mustari
(* firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n° 39/93)