Circolare n 4

Ai Sigg. Docenti e al Personale Ata

Beneficiari della L. 104/92

Loro Sedi

Al Direttore SGA

Alle RSU d’Istituto

Agli Atti e al sito web dell’Istituto

OGGETTO: Programmazione e fruizione dei permessi Legge n. 104/92

Alla luce delle disposizioni normative ed al fine di rendere compatibili le richieste dei permessi di cui all’oggetto con le esigenze organizzativo didattiche dell’istituzione scolastica, si forniscono le seguenti direttive per la fruizione dei permessi L.104/92.

I lavoratori beneficiari di cui all’art. 33 della Legge n. 104/1992, come novellato dall’art. 24 della Legge 183/2010, sono tenuti a comunicare a questa Dirigenza i giorni di assenza a tale titolo, con congruo anticipo e se possibile con riferimento all’arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza.

Si ritiene, inoltre, importante segnalare che l’Inps con circolare applicativa della normativa n. 45 dell’1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che “Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all’inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell’arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione”.

Sullo stesso tema è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla delicata questione della programmazione dei permessi che, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge n.104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un’effettiva assistenza.

Pertanto, si sollecita il personale interessato a produrre pianificazioni mensili o settimanali di

fruizione dei permessi o, in assenza di altre indicazioni, di comunicare la relativa fruizione con congruo anticipo di almeno 5 giorni per concordare preventivamente con l’Amministrazione le

giornate di permesso, al fine di «evitare la compromissione del funzionamento dell’organizzazione», rivedibili in dimostrate situazioni di urgenza.

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata. Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all’art. 15 prevede che tali permessi “[…] devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.”

Inoltre, secondo l’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i genitori di figli con handicap grave e gli altri soggetti legittimati possono fruire di tre giorni di permesso mensile. Anche in questa ipotesi la legge non prevede alternativa rispetto alla tipologia di permesso, che è e rimane giornaliero. L’art. 33, comma 6, della l. n. 104 del 1992 prevede, altresì, che i portatori di handicap grave possono fruire alternativamente dei permessi di cui al comma 2 o di quelli di cui al comma 3 del medesimo articolo:

• Il comma 2 dell’articolo prevede per questi soggetti la possibilità di fruire di permessi orari giornalieri per due ore al giorno senza indicazione di un contingente massimo. • Il comma 3 stabilisce invece la possibilità di fruire di permessi giornalieri per tre giorni al mese, non frazionabili in ore.

Circa la frazionabilità dei permessi in ore da parte di chi assiste persona in situazione di handicap, in via preliminare il Dipartimento della Funzione Pubblica, con Circolare n. 8 del 5 settembre 2008, ha precisato che le nuove disposizioni, di cui all’articolo 71 D.L. n. 112 del 25/6/2008 convertito in Legge n. 133 del 6/8/2008 non hanno modificato i permessi previsti dall’art. 33 della Legge 104/92.

Solo la persona disabile in situazione di handicap grave (art. 3 comma 3 legge 104/92) potrebbe fruire dei permessi in ore.

Tale possibilità non è invece prevista quando i permessi sono utilizzati per l’assistenza a familiari in stato di handicap grave, per cui è possibile utilizzare solo i 3 gg. di permesso mensile di cui al comma 3 dell’art. 33.

Solo nel caso in cui i contratti collettivi (non il CCNL Scuola), per venire incontro alle esigenze dei lavoratori che prestano assistenza, stabiliscano che tali permessi giornalieri possono essere fruiti anche in maniera frazionata, cioè ad ore, è possibile fissare un contingente massimo di ore (18). Il CCNL comparto Scuola, però, non prevede il frazionamento in ore dei 3 gg. di permessi né che il dipendente possa fruire alternativamente dei permessi in ore; infatti l’art.15/6 dispone che i permessi possono essere fruiti in “giornate non ricorrenti”.

Naturalmente, anche la modalità di fruizione dei permessi mensili riferiti ad “handicap gravi” deve essere programmata in anticipo al fine di consentire al servizio del personale il calcolo dei giorni o delle ore spettanti e accordabili.

In ogni caso la concessione di giornate di assenza ricade nelle scelte organizzative adottate dal Dirigente della struttura con i poteri del privato datore di lavoro, di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. Dunque, i permessi mensili devono essere richiesti con congruo anticipo e non semplicemente comunicati.

Corre l’obbligo, infine, di rendere noto che il nostro Istituto, come ogni Amministrazione Pubblica, è tenuto a comunicare annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le giornate fruite a tale titolo da ciascun lavoratore, essendo autorizzato, per disposizione espressamente prevista dalla sopra citata normativa, al trattamento di tali dati sensibili e alla loro conservazione per un periodo massimo di gg. 30 dall’invio.

Si ringrazia per la fattiva e consueta collaborazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

• ∙ ∙ Art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n.104;

• ∙ ∙ Art. 5, c.2. Dlgs. 165/01;

• ∙ ∙ Art. 24 della Legge 4 novembre 2010, n.183;

• ∙ ∙ Art. 15 del CCNL 2006-09 comparto scuola;

• ∙ ∙ Circolare del 5 Settembre 2008 , n.8, del Dipartimento della Funzione Pubblica.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott. ssa Susanna Mustari
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs n.39/93